di Lucia Izzo - Il conducente che faccia affidamento sul rispetto delle regole della circolazione stradale ad opera degli altri utenti della strada, non è esonerato da colpa in caso di sinistro, poichè le norme richiedono comunque il puntuale rispetto dei doveri di prudenza e diligenza al fine di affrontare situazioni di pericolo prevedibili ancorché determinate da comportamenti irresponsabili altrui.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 34462/2016 (qui sotto allegata), avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva assolto un automobilista dal reato di omicidio con violazione della disciplina della circolazione stradale, ritenendo che il fatto non costituisse reato.
Nel sinistro in cui era stato coinvolto l'imputato aveva perso la vita un uomo alla guida di un motocarro Ape, ma la Corte territoriale riconduceva il sinistro alla manovra improvvisa ed imprevedibile del conducente del motocarro che si era inserito nella carreggiata da una strada laterale, senza concedere la precedenza ai veicoli marcianti sulla semicarreggiata di percorrenza, tagliando di fatto la strada al veicolo dell'imputato che, impossibilitato a eseguire tempestiva manovra frenante, aveva tentato di eseguire una manovra eversiva di salvataggio sulla propria sinistra, ma nonostante ciò non riusciva a evitare la collisione.
Ricorrono in Cassazione le parti civili, contestando la decisione d'appello che aveva escluso l'attendibilità della ricostruzione dell'incidente da parte di una donna che, avendo preceduto nella marcia il veicolo condotto dall'imputato, aveva dichiarato di essere stata sorpassata da questi subito prima che lo stesso entrasse in collisione con il motocarro Ape che incrociava da destra la sede stradale dagli stessi percorsa.
I ricorrenti, inoltre, ritengono irragionevole la motivazione nella parte in cui indica in un TIR, che precedeva nella marcia il veicolo dell'imputato, il probabile motivo di ostacolo alla sua visuale: infatti, se questi avesse rispettato la distanza di sicurezza e fosse rimasto attento alla circolazione stradale, sarebbe stato in grado di arrestare la marcia in condizioni di sicurezza posto che la moto Ape proveniva da una strada laterale sulla destra.
Per la Cassazione i motivi sono fondati: prima di pronunciare l'assoluzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto affrontare i temi della colpa collegati alla velocità ambientale e a quella in presenza di intersezioni e gli ulteriori temi, pure connessi alla contestazione relativa al sorpasso, afferenti la prudenza da osservarsi agli incroci, la mano da tenere e alla distanza di sicurezza.
Dagli accertamenti tecnici eseguiti e dalle testimonianze assunte, infatti, appare che l'imputato non pose in essere alcuna manovra frenante prima della collisione, pur avendo avuto potenziale contezza della manovra dell'Ape con almeno tre secondi di anticipo.
Circa la presenza del TIR, la Corte rammenta che il mezzo avrebbe potuto ostacolare la visuale anteriore ma non certamente la visuale laterale a destra della intersezione, soprattutto in presenza di incrocio pericoloso presegnalato a 200 metri e del fatto che lo stesso imputato aveva dichiarato di tenere rispetto al Tir una adeguata distanza di sicurezza di oltre 30 metri.
La giurisprudenza, precisano i giudici, non esonera da colpa il conducente che faccia affidamento sul rispetto delle regole sulla circolazione stradale ad opera di altri utenti poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e di diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, anche se prevedibili.
Appare pertanto evidente che, in relazione ai profili di prevedibilità dell'altrui illegittimo comportamento, la Corte territoriale abbia utilizzato una motivazione assolutamente incoerente e contraddittoria, ipotizzando un impedimento alla perlustrazione laterale da parte dell'imputato che risulta ampiamente smentito da altre circostanze oggettive.
Una velocità più moderata di quella tenuta (che si avvicinava al massimo consentito per quella strada) che sarebbe stata imposta anche dallo stato dei luoghi e dalla presenza di una intersezione stradale, avrebbe certamente agevolato un tale arresto precoce, operato, invece, dalla testimone, che aveva bloccato la propria marcia con una lunga frenata radente. Parola al giudice del rinvio.
Cass., IV sez. pen., sent. 34462/2016